Gennaio (06)
Introduzione alla lettura
19/01/13
Introduzione alla lettura
19/01/13
Sullo
scontro Napolitano - giudici di Palermo ci sono da aggiungere alcune cose
considerando che la Corte Costituzionale, richiamandosi all’art. 271 del c.p.,
impone ai giudici palermitani di distruggere i nastri delle telefonate
registrate intercorse tra il Mancino, che cercava soluzioni ai suoi problemi
giudiziari riguardanti la trattativa tra Stato e mafia, e il presidente
Napolitano. L’articolo 271 in pratica recita che non possono essere usate le
intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni di alcune categorie, dai
ministri di culto, ai commercialisti, ai medici, ecc., “quando hanno a oggetto
fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo
che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro
modo divulgati”. Ma nell’articolo in questione mai viene menzionata una figura
istituzionale pubblica, dal singolo ministro in su, a cui applicare la legge.
Tra l’altro l’applicazione a mio parere forzata dell’articolo 271 del c.p. alla
figura del Presidente della Repubblica, va a stridere con alcuni articoli della
Costituzione stessa che sono ben più pertinenti al suo ruolo. L’art. 90 della
Costituzione recita: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione. In tal caso è messo in stato di…..”. E’ del
tutto evidente e implicito che reati compiuti non “nell’esercizio delle sue
funzioni” sono ovviamente perseguibili come fosse un normale cittadino. Questi
possibili reati “personali” o i reati contemplati esplicitamente dall’art. 90
non possono certo essere perseguiti intercettando volontariamente il Presidente
della Repubblica, ma qualora emerga,
intercettando terzi per reati che li riguardano, che il Presidente abbia
commesso a sua volta reati, quelle
intercettazioni devono essere usate per evitare che la Repubblica Italiana si
trasformi in una monarchia assoluta, con
il monarca a cui tutto è permesso e che non può essere per alcun motivo
perseguito…..
Forse i giudici della Corte Costituzionale
pensano che i reati gravissimi contemplati nell’articolo 90 della Costituzione
possano essere scoperti solo grazie al
pentimento di qualcuno o al loro fallimento, nel caso di un colpo di stato
ovviamente, visto che un’eventuale Presidente che trama al telefono contro la
Repubblica può, secondo loro, far distruggere i nastri delle telefonate
casualmente registrati e così farla franca. È probabile che io abbia un
concetto naif delle leggi e della democrazia ma non credo che la Costituzione
possa sopportare un simile privilegio per il Presidente della Repubblica e un
tale sfregio per se stessa.
Inoltre l’applicazione dell’art 271 del
c.p. esteso, credo in maniera forzata al Presidente dello Repubblica, va a cozzare
con altri articoli della Costituzione, che essendo la legge delle leggi, non
dovrebbe mai essere messa in discussione da leggi normali che la contraddicano.
L’art. 24 recita tra l’altro: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato è
grado del procedimento.” Cancellare telefonate in cui si possano trovare
elementi a discarico dell’inquisito, buoni per la sua difesa, o prove
documentate della sua colpevolezza, è disattendere la Costituzione.
Due riflessioni finali. La prima. I
giudici di Palermo hanno detto che nelle intercettazioni non c’è alcuna
rilevanza penale, ma la macchina della giustizia è cosa giustamente più
complessa delle dichiarazioni di un singolo giudice. Ci potrebbe essere il caso
di un giudice che per pavidità o altro decida di minimizzare una situazione al
contrario grave. Per questo esiste un sistema di pesi e contrappesi e solo un
giudice terzo, in presenza della difesa e dell’accusa, può decidere se sia
giusto, o meno, distruggere quei nastri.
La seconda riflessione. Non è la prima
volta che Napolitano è stato intercettato. Lo era già stato ai tempi del
terremoto dell’Aquila. L’allora presidente della Protezione Civile Bertolaso,
con il telefono intercettato, ebbe un colloquio telefonico con il Presidente
Napolitano, in cui l’attuale inquilino del Quirinale, nel pieno delle sue
funzioni, chiedeva aiuti solleciti per i terremotati aquilani. La bella figura
era assicurata e nessuno, nemmeno Napolitano, ebbe da ridire
sull’intercettazione casuale. Accade poi che Mancino solleciti a più riprese un
intervento, che non avrebbe dovuto esserci, per i suoi problemi con i giudici
di Palermo, e improvvisamente le intercettazioni casuali diventano un problema
di lesa maestà.
Domandina finale. Rientra nell’ambito
dell’esercizio delle proprie funzioni stare ad ascoltare un personaggio che
pietisce favori per le sue disavventure giudiziarie e attivare, non si
comprende bene per fare cosa, il proprio consigliere D’Ambrosio? Io credo di
no.
paolosenzabandiere
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